Il Tar boccia la Regione: il vincolo boschivo va valutato sullo stato reale dei luoghi
Sentenza della Prima Sezione del Tribunale amministrativo di Lecce su un terreno di San Pietro in Bevagna. Accolto il ricorso del proprietario: non bastano vecchie ortofoto, occorre verificare le condizioni attuali dell’area
La Regione Puglia non può limitarsi a fotografie aeree vecchie di anni per decidere se mantenere un vincolo boschivo su un terreno: deve invece accertare quale sia l’effettivo stato dei luoghi al momento della richiesta di revisione del Piano paesaggistico territoriale regionale. È il principio affermato dalla Prima Sezione del Tar di Lecce, presieduta da Antonio Pasca, con relatore Andrea Lipari, che ha accolto il ricorso presentato dal proprietario di un terreno situato sul litorale di San Pietro in Bevagna e assistito dagli avvocati Pier Luigi Portaluri e Giorgio Portaluri.
La vicenda prende avvio nell’ottobre del 2019, quando il proprietario dell’area aveva chiesto alla Regione l’eliminazione del vincolo boschivo e della relativa fascia di rispetto inseriti nel Pptr. A sostegno dell’istanza erano state depositate relazioni tecniche che evidenziavano come il terreno fosse completamente circondato da edificazioni e privo di vegetazione arborea e arbustiva. La Regione, tuttavia, aveva respinto la richiesta, richiamando esclusivamente le ortofoto del 2006 utilizzate per la redazione del piano paesaggistico, senza effettuare ulteriori verifiche sulle condizioni reali dell’area.
Contro quel diniego il proprietario si è rivolto al Tar, sostenendo che l’istruttoria regionale fosse carente e che la presenza di un bosco non potesse essere desunta da immagini risalenti nel tempo. Secondo la tesi difensiva, condivisa dai giudici amministrativi, il vincolo boschivo è strettamente legato alla presenza concreta e attuale della vegetazione e, trattandosi di un ecosistema soggetto a trasformazioni, richiede valutazioni aggiornate.
Nel frattempo, nel 2021, il Comune di Manduria ha adottato il nuovo Piano urbanistico generale, nell’ambito del quale il proprietario ha riproposto le proprie osservazioni contestando l’esistenza del vincolo. Durante l’iter di approvazione del piano, ancora in corso, sia il Comune sia la stessa Regione hanno riconosciuto l’assenza di vegetazione boschiva nell’area interessata. Una circostanza formalizzata anche in una delibera comunale del 2025 che ha accolto le osservazioni del proprietario e che è stata successivamente prodotta nel giudizio amministrativo.
Per il Tar, proprio questi successivi accertamenti rappresentano un’ulteriore conferma dell’insufficienza dell’analisi svolta dalla Regione quando rigettò la richiesta di revisione del Pptr. La sentenza ha quindi annullato il diniego, chiarendo che nei procedimenti di rettifica del piano paesaggistico l’amministrazione regionale è tenuta a verificare le condizioni attuali dei luoghi e non può fondare le proprie decisioni esclusivamente su documentazione cartografica datata.
Soddisfazione è stata espressa dagli avvocati Pier Luigi e Giorgio Portaluri, secondo i quali la pronuncia del Tar contribuisce a definire in modo chiaro i criteri che la Regione dovrà seguire nell’esame delle istanze di revisione del Piano paesaggistico, superando una prassi amministrativa consolidata e imponendo una verifica concreta e aggiornata delle caratteristiche del territorio.
